Passa ai contenuti principali

A chi spetta il rimborso per Sisma '90 ?

Ad aprile ho pubblicato un post intitolato "il grande bluff" (Articolo) dove spiegavo i miei dubbi sulla concreta operatività della legge di stabilità in merito alla restituzione del 90% delle imposte, pagate per il triennio 90-92, dai contribuenti/dipendenti delle province colpite dal terremoto del 13 dicembre 1990, cioè Ragusa, Siracusa e Catania.
Ricordate?
Ad ogni modo lo riposto.
I dubbi non solo erano fondati ma erano anche pochi. Nel senso che i dubbi su concentravano solo sui criteri di assegnazione somme e sull'esiguità  dello stanziamento, non di certo sulla sostanza della norma e cioè sul fatto che quei rimborsi spettassero ai contribuenti/dipendenti.
Davo per scontato che la norma fosse stata introdotta per riequilibrare le posizioni fra liberi professionisti e dipendenti nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali di grado superiore.
Invece no.
Ho cominciato a nutrire seri sospetti sull'effettiva volontà ministeriale di definire bonariamente la faccenda, quando con il presidente dell'ADOC di Siracusa, abbiamo "conferito" con uno dei dirigenti del settore legale dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa per proporre una veloce soluzione di definizione della questione, vantaggiosa sia per i nostri associati che per l'amministrazione locale.
Dire che lo abbiamo trovato disinteressato è dire poco!! E mi fermo qui..
Ciò che conta è che restai con un amaro in bocca incredibile e sopratutto con una strana sensazione di disagio. Cominciavo a sospettare che la famosa legge di stabilità fosse davvero un "bluff" e che i politici locali, supportati da comitati ed associazioni di vario tipo, avevano decantato come loro fiore all'occhiello qualcosa che, a voler pensare bene, come minimo era inutile per i contribuenti!
Infatti l'Agenzia delle Entrate, su Siracusa e Catania, continuava ad impugnare le Sentenze rese dalla Commissione Tributaria a favore dei nostri associati con notevoli costi e disagi sopratutto per questi ultimi ma anche con una strategia molto onerosa per la cassa pubblica che, giusto per ricordarlo, coincide con le nostre tasche!! 
Dico questo perché in primo grado i Giudici vanno giù morbidi e, seppur condannando l'Agenzia al rimborso non la condannano alle spese di lite. Le compensano, nel senso che ognuno di paga le sue. I Giudici danno un colpo al cerchio ed uno alla botte nel senso che non possono che accogliere le istanze dei contribuenti però senza troppo pesare sulla cassa statale. Criticabile o meno? Non è questo il punto.
Il fatto è che in appello invece i Giudici condannano l'agenzia a pagare spese consistenti e vi assicuro che considerando i numeri dei ricorsi pendenti si arriva a belle cifre! 
Per non parlare delle spese di Cassazione. Si triplicano quasi. 
Beh i nostri amministratori e il loro braccio armato non sono dei risparmiatori. Questo è certo!

Venendo al nocciolo della questione, fra le tante motivazioni di impugnazione che ho letto nei loro ricorsi in Cassazione, una mi ha lasciato alquanto basita. Diceva l'avvocatura generale dello stato, che i contribuenti/dipendenti non hanno diritto al rimborso secondo la legge di stabilità in quanto le imposte del triennio 90-92 non le avevano versate direttamente loro bensì il sostituto d'imposta, cioè, il datore di lavore. 
In sostanza si vanifica quella che si pensava fosse la ratio della legge di stabilità cioè eliminare la diseguaglianza, nella fattispecie concreta, tra imprenditori e liberi professionisti da un lato e dipendenti dall'altro.
Mi sono chiesta, dunque, se questa fosse solo una difesa di stile dell'avvocatura o se invece andasse valutata attentamente.
Quindi dall'ADOC di Siracusa abbiamo fatto una interrogazione al deputato di zona che segue la faccenda per Siracusa il quale, per tutta risposta, ha indetto una conferenza stampa e vari meeting per affrontare questa "novità davvero spinosa" che gli avevamo proposto e della quale non si era mai reso conto...

Quello che ci interessava comunque lo abbiamo ottenuto perché abbiamo convocato i nostri associati e gli abbiamo potuto spiegare con sincerità quello che stava succedendo e che non dovevano più aspettare alcunché perché non sarebbe arrivato nulla senza azione giudiziale.
In definitiva l'unica cosa che il governo, l'amministrazione finanziaria hanno fatto con la legge di stabilità è stato ALLUNGARE i tempi per fare prescrivere definitivamente il diritto all'azione dei contribuenti che non avevano ancora fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Diciamo che quantomeno a Siracusa e provincia ed in parte nel Catanese, la cosa è stata "sbugiardata" ed i contribuenti sanno la verità e se vorranno, liberi da false aspettative, cominceranno il percorso per prendersi ciò che gli spetta che, vi assicuro, non é poco se si considerano tre anni di imposte!!!
In conclusione, chiunque abbia presentato istanza in autotutela entro il 31 marzo 2012 è ancora in tempo per proporre azione giudiziaria ma il termine entro cui la può proporre è un terreno interpretativo un poco spinoso perché gli orientamenti oscillano fra 5 e 10 anni dalla presentazione della istanza. Per esempio se l'istanza in autotutela è stata presentata il 15/11/2011 il diritto all'azione giudiziaria di prescriverà, secondo quanto sopra, il 15/11/2016 oppure il 15/11/2021. 
Non consiglio di certo di aspettare il 10/11/2020 per cominciare!




Commenti

  1. Buongiorno i la mia domanda è stata presentata a giugno 2010

    RispondiElimina
  2. La mia domanda è stata presentata il 6 giugno 2010.

    RispondiElimina
  3. La mia domanda è stata inserita nel giugno 2011 ho fatto ricorso con avvocato nel 2018

    RispondiElimina
  4. La mia domanda è stata fatta a marzo 2011

    RispondiElimina
  5. Lamia domanda e stata fatta nel Giugno 2011

    RispondiElimina

Posta un commento

Post popolari in questo blog

Legittimità del fermo amministrativo

Il giudice tributario ha espresso più volte il principio secondo il quale il fermo amministrativo è illegittimo quando l'autovettura su cui è applicato sia definibile strumentale alle attività lavorative del dipendente, il cui luogo di lavoro è oggettivamente distante da quello di abitazione.  Il provvedimento in esame è stato emesso a seguito di impugnazione di un preavviso di fermo e iscrizione a ruolo di una serie di cartelle di pagamento relative a vari tributi.

[Parere legale] "Cosa posso fare per vedere mio figlio e possibilmente anche la mia compagna?"

Oggi farò una cosa diversa, più concreta e più pratica rispetto a quanto ho fatto negli altri articoli. Descriverò una richiesta di consulenza che mi è pervenuta tramite il format del  mio sito  ed alla quale ho fornito riscontro, sapendo così di condividere l'utile risposta con quanti mi chiedono, tramite mail e messaggi, suppergiù la stessa cosa. Spero che possiate percepirne il valore e che possiate orientare le Vostre azioni a prescindere dalla parte in cui Vi troviate, che sia quella del nonno, della madre ovvero del padre. Come vedrete, nello specifico, siamo in ambito di rapporto affettivo " extramatrimoniale " tra due ragazzi molto giovani che hanno messo al mondo un figlio ma che non sono ancora autonomi economicamente per cui vivono ciascuno con i rispettivi genitori. Buona lettura Buongiorno avvocato, sono padre di un bimbo di 12 mesi che vive con la mia ex fidanzata con la quale avevamo interrotto la relazione circa 4 mesi prima che nascesse nostro figlio. Da

Compromesso e tutela per il promissario acquirente.

Ultimamente un cliente mi poneva una questione. 👉 "ho firmato un preliminare per l'acquisto di un immobile. Quali sono le mie tutele di fronte ai creditori dell’alienante ? In altre parole mi si chiedeva: Se i creditori del proprietario-venditore eseguono atto di pignoramento o sequestro sul bene oggetto del contratto, io che tutele ho? Premessa. Non sempre si pone il problema di cui sopra. Si pone solo quando il  preliminare di vendita immobiliare: A)  è stato stipulato con scrittura privata NON autenticata  B) non è stato trascritto nei pubblici registri. Diciamo che la seconda è una logica conseguenza della prima in quanto si può trascrivere solo l'atto autenticato oppure l'atto pubblico. Insomma è necessario l'intervento di un notaio. Se ricorrono i punti di sopra, i creditori dell'alienante - promittente NON potranno compiere atti esecutivi sul bene oggetto del preliminare.  Quindi ci sarà  🎯piena tutela per l'acquirente che