No non è il titolo di un libro. Mi riferisco alle false aspettative e illusioni che la legge di stabilità ha ingenerato in tutti noi a proposito della faccenda rimborsi per il sisma 90. Dico in noi perchè anche io da operatrice del settore avevo creduto alla favola della restituzione immediata delle somme versate dai contribuenti per il triennio 1990-1992. Ero un poco scettica, ma comunque speravo nella definizione più veloce delle questioni che vedono coinvolti molti dei miei clienti e per le quali abbiamo instaurato giudizi tributari per far fronte al silenzio dell'Agenzia delle Entrate.
Premetto che nella qualità di legale dell'ADOC - associazione difesa e orientamento consumatori - ho seguito la questione dall'inizio e quindi assistito gli associati da quando hanno presentato la prima istanza all'Agenzia, il ricorso giudiziario dinnanzi alla Commissione Tributaria e le successive attività di sollecito dei vari organi preposti.
Non credo ci sia bisogno, ma sinteticamente, premetto che la questione trae origine dalla differenza di trattamento che hanno subito i contribuenti dipendenti ed i contribuenti autonomi in occasione del sisma 1990-1992 ed in particolare residenti nelle province colpite dal sisma quelle di Ragusa, Catania e Siracusa. Nel senso che mentre i secondi sono rientrati nella normativa di favore che li esonerava dal pagamento delle imposte (prima del 70% e poi del 90%) per il triennio di riferimento, i dipendenti, poichè assoggettati ad un diverso regime fiscale (la trattenuta alla fonte) non hanno usufruito dell'esonero.
Dopo una vera e propria lotta nelle sedi giurisdizionali ecco che arriva la famosa sentenza della Corte di Cassazione (n. 20461 del 27.6.2007) secondo cui spettava al contribuente il riconoscimento della riduzione ad un decimo del carico fiscale, in quanto, diversamente operando, discenderebbe una diversa misura dell’obbligazione fiscale e, quindi, un’ingiusta, illogica ed illegittima sperequazione di trattamento tra contribuenti che si fossero trovati nelle stesse condizioni di svantaggio, in palese violazione degli art. 3 e 53 della Costituzione.
Da lì in poi le altre questioni di diritto sui termini e la decorrenza degli stessi per presentare istanza all'Agenzia, tutte questioni affrontate da noi legali ed accolte dai giudici. Ma ciò nonostante l'Agenzia delle entrate resisteva in giudizio, si appellava e ricorreva in Cassazione. Come Don Chisciotte, lottava e lotta ancora contro i mulini a vento. Nonostante i moniti giunti da più parti e dalla stessa amministrazione centrale (solo ufficiosamente mai sulla carta), le agenzia territoriali continuavano a sostenere l'illegittimità del rimborso.
Ecco che si arriva alla legge di stabilità e finalmente si sancisce, questa volta su un testo normativo, che il rimborso spetta ai contribuenti che hanno presentato istanza entro il 1 marzo 2010. Tuttavia, sebbene già per noi dell'ADOC sia una grande vittoria perchè tutti gli associati che si sono rivolti a noi hanno avuto conferma delle loro richieste sia in autotutela che in commissione, in realtà, resta solo una parziale vittoria.
Ciò perchè nella stessa legge: non sono stati determinati i criteri per procedere ai rimborsi; è stato istituito un fondo per una somma irrisoria che di certo non sarà sufficiente; nel fondo non è ancora confluita alcuna somma reale e concreta; sono tenuti fuori dal rimborso coloro che non hanno presentato istanza entro marzo 2010.
Ciò perchè nella stessa legge: non sono stati determinati i criteri per procedere ai rimborsi; è stato istituito un fondo per una somma irrisoria che di certo non sarà sufficiente; nel fondo non è ancora confluita alcuna somma reale e concreta; sono tenuti fuori dal rimborso coloro che non hanno presentato istanza entro marzo 2010.
Quindi in definitiva è una legge molto lacunosa e sopratutto foriera di vane aspettative nei contribuenti.
Concludo dicendo che la lotta non finisce qua. Sopratutto che le diseguaglianze ci sono ancora tra contribuenti e che questa norma rappresenta solo l'inizio. L'agenzia dovrà accettare di mediare e garantire a tutti i cittadini lo stesso trattamento e dunque il rimborso. E dovrà farlo perchè è giusto così. E' giusto sia per ragioni di ordine morale, naturale e di equità ma anche e sopratutto per ragioni di diritto, perché per quel triennio i residenti in quelle province dovevano essere esonerati da qualunque obbligo tributario.
L'amministrazione finanziaria dovrà rivedere le proprie posizioni, lo faccia nei modi che ritiene maggiormente opportuni per non gravare troppo sulle ragioni del fisco (tipo compensazione) e che peraltro con l'Adoc di Siracusa e Catania abbiamo suggerito ai vertici dell'agenzia. Ma lo faccia.
Vedremo le altre evoluzioni e godiamo di questa prima e parziale vittoria.
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